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Violazione di domicilio anche sul pianerottolo: intrusi fuori

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Il giardino, il balcone, il pianerottolo, il box auto, e l’uscio della porta sono tutti luoghi in cui l’introduzione senza il consenso del proprietario configura violazione di domicilio. Anche il pianerottolo di casa rientra nel perimetro della norma incriminatrice. Il reato è considerato consumato e non solo tentato da chi si presenta alla porta d’ingresso dell’abitazione o dello studio professionale contro la volontà del proprietario.

Una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto equivale a una condanna, implicando che l’imputato debba pagare le spese di giudizio alla parte civile. Questo è emerso dalla sentenza 25016/24 pubblicata il 25 giugno 2024 dalla quinta sezione penale della Cassazione. Secondo la Cassazione, il ricorso degli imputati era fondato solo nella misura in cui il reato risultava prescritto prima della sentenza d’appello. La Suprema corte ha rilevato d’ufficio la prescrizione, mantenendo comunque gli effetti civili del ricorso, che è stato rigettato.

Gli imputati, un uomo e una donna, sono stati dichiarati non punibili per la particolare tenuità del fatto, nonostante la violazione di domicilio a carico di un avvocato. Il loro legale ha contestato una violazione del diritto di difesa, ma la condotta contestata risulta essere stata collocata sul pianerottolo fin dal primo grado, garantendo il pieno esercizio del diritto di difesa. La violazione di domicilio si configura anche quando qualcuno si introduce nell’edificio condominiale e si presenta davanti alla soglia dell’abitazione di uno dei proprietari esclusivi.

Il giudice che dichiara la non punibilità per particolare tenuità è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o di risarcimento della parte civile. L’accoglimento di questa domanda è il presupposto per la liquidazione delle spese processuali della parte civile, come riconosciuto dalla Corte d’appello di Messina all’avvocato.

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