Secondo la Cassazione, è configurato il più grave reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso di mezzi di correzione.
La sesta sezione penale ha motivato il verdetto di colpevolezza spiegando che l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Le metodiche utilizzate, per la loro pervasività e per le conseguenze indotte in termini di sofferenza morale, esulavano dal contesto educativo e correzionale. L’umiliazione e la svalutazione della personalità (basti pensare alla terminologia degradante usata anche in presenza di coetanei del ragazzo, agli sputi, alle percosse a mani nude o con il mattarello) non avevano alcuna connotazione educativa e si risolvevano in angherie e immotivate vessazioni. Correttamente pertanto la condotta è stata inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen., a nulla rilevando le eventuali finalità rieducative asseritamente e del tutto genericamente perseguite dall’imputato”.