I nonni sono le colonne delle nostre famiglie, eppure può accadere anche quanto ci accingiamo a raccontarvi in questo articolo. Accolto il ricorso dei genitori che si opponevano alla frequentazione.
I bambini non possono essere costretti a vedere i nonni. E ciò perché il diritto degli ascendenti non può assolutamente prevalere sull’interesse dei minori, che non possono e non devono subire costrizioni. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 2881/2023 del 31/01/2023, ha accolto il ricorso dei genitori di due ragazzini che si opponevano alla frequentazione. Esaminando le norme del codice civile, la prima sezione ha innanzitutto chiarito che l’intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l’art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale e affettiva del nipote.
In altri termini, non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un “reale pregiudizio”, ma è l’ascendente — il diritto del quale ex art. 317-bis cod. civ. vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere – a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno sottolineato che “La Corte d’Appello di Milano doveva preoccuparsi di verificare, in termini positivi, la possibilità di procedere a un simile coinvolgimento, costituente il presupposto indispensabile per un’utile cooperazione degli ascendenti all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori. Ora gli atti del processo torneranno alla Corte meneghina che dovrà riconsiderare la sua decisione di imporre ai piccoli rapporti con i nonni”