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Cassazione: niente risarcimento da incidente stradale se ci sono solo testi senza foto dei danni

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In tempi di smartphone legittima la motivazione per cui è «inquietante» che non siano prodotte immagini dei veicoli dopo lo scontro: grazie alla «tecnologia» la parte può impegnarsi in modo più adeguato a fornire la prova.

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Niente risarcimenti nelle cause sugli incidenti stradali dove ci sono soltanto testimoni senza foto dei veicoli dopo il (presunto) sinistro. «Ai tempi degli smartphone», i cui scatti ormai raccontano per frame ogni istante della vita quotidiana, la mancata produzione in giudizio di immagini che documentano i danni ai mezzi «desta inquietante perplessità» sul fatto che lo scontro si sia effettivamente verificato o comunque che il pregiudizio lamentato sia riconducibile sul piano causale all’incidente denunciato.

«Giusta o sbagliata che sia», la motivazione dei giudici di merito soddisfa il «minimo costituzionale» richiesto dalla legge. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 5 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione. Diventa definitivo il no opposto dal tribunale di Benevento alla domanda della coppia che reclamava oltre 5.300 euro soltanto di danni subiti dall’auto nel sinistro con la macchina guidata da un’altra signora, più le lesioni non patrimoniali da quantificarsi in seguito.

Il punto è che il certificato medico prodotto non proviene da una struttura pubblica e indica una data che non risulta quella del sinistro denunciato. Soprattutto, scrive il giudice di pace sannita, non risulta provata in modo efficace la dinamica del sinistro né la ricorrenza dei danni alla carrozzeria denunciati. Del sinistro manca ogni immagine: sia dei veicoli in posizione statica sia delle ammaccature. E suscita molti dubbi, si legge nel provvedimento la circostanza che neppure «carrozzieri e meccanici» abbiano scattato foto ai veicoli prima di ripararli, «come usano fare», fornendoli agli attori (che ben potrebbero esserne in possesso senza averli depositati agli atti).

Pertanto per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net,  il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Vista «l’attuale tecnologia» a disposizione delle parti, annota stavolta il giudice d’appello, «è finito il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze». Insomma: l’attore deve impegnarsi in modo «più adeguato» nell’adempiere l’onere della prova. Né il giudice può svolgere un ruolo di supplenza se le dichiarazioni dei testi sulla dinamica del sinistro risultano lacunose, non riuscendo a spiegare come l’auto asseritamente investitrice abbia invaso la corsia opposta.”

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