I consumatori, assistiti dall’avv. Luigi Guerra, chiedevano all’autorità giudiziaria l’accertamento della violazione degli artt. 5 e 8 del Regolamento CE 261/2004 nonché della Convenzione di Montreal e degli art. 1678 e ss. cc. da parte del vettore. La compagnia aerea, rimasta contumace, con sentenza n.142 depositata in data 19 aprile 2021 veniva condannata dal Giudice di Pace di Barletta a rimborsare integralmente il prezzo dei biglietti ed a rifondere le spese legali sostenute da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è possibile affermare che le compagnie aeree sono tenute ad operare il rimborso dei voli aerei cancellati a causa dell’emergenza pandemica e non possono imporre la compensazione degli importi tramite vouchers. Tale principio, affermato in sede giudiziaria con la citata sentenza di merito, trova fondamento nelle norme comunitarie, ma anche nel provvedimento dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) che, con il comunicato n. 32/2020, aveva prima avvertito i vettori aerei operanti in Italia dell’avvio di istruttorie per mancato rispetto del Reg. n. 261/2004 e successivamente era intervenuta per irrogare le relative sanzioni in quanto numerose compagnie continuano a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 e riconoscono ai passeggeri solo un voucher.