Il principio stabilito dal giudice si estende infatti a quanti sarebbero dovuti partire durante l’emergenza Covid e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio era previsto un periodo di quarantena.
Il fatto: il consumatore programma con largo anticipo le vacanze e durante l’inverno acquista per sé e la famiglia i ticket per il volo Punta Raisi-Tunisi programmato per il 13 agosto. Ma nel frattempo scoppia l’emergenza epidemiologica con il blocco degli spostamenti. E l’acquirente già il 17 marzo 2020 chiede al vettore l’accredito dei soldi sulla carta di credito con cui ha saldato l’importo. In sede stragiudiziale la compagnia si limita a offrire il voucher al posto della ripetizione della somma, ma poi non procede alla corresponsione e dunque resta inadempiente anche sotto questo profilo del contratto di trasporto.
Al consumatore non resta che rivolgersi al giudice: trova ingresso la censura secondo cui con l’insorgenza della pandemia sopravvengono gravi motivi di impossibilità della prestazione, determinati dalla cancellazione dei voli o comunque dalla necessità di osservare le misure di contenimento. Secondo il giudice di pace, dunque, non resta che applicare gli articoli 5 e 8 del regolamento 261/04 che implica il rimborso del prezzo per il volo non fruito per causa non imputabile al passeggero. Vittoria per il consumatore per il quale scatta il rimborso di oltre 1.100 euro.
In buona sostanza, se c’è obbligo di quarantena in arrivo o al rientro, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso dalla compagnia aerea.