L’articolo 33 comma 3 della legge 104 del 1992 relativa all’assistenza ai disabili con la sentenza n. 213/2016 della Corte costituzionale è stato dichiarato ilegittimo nella parte in cui non include il convivente del disabili tra i soggetti che hanno diritto a fruire dei permesssi mensili retribuiti. Tale legge prima dell’intervento della Suprema Corte prevedeva che potessero usufruire di tali permessi retribuiti solo i coniugi e i parenti fino al secondo grado di una persona disabile, malata o invalida. La questione viene sollevata dal tribunale di Livorno, riguardo a una causa intentata da una dipendente dell’Usl livornese, il cui compagno è malato di Parkinson. La Corte Costituzionale ha quindi dato ragione alla donna dchiarando l’illegittimità della norma nella parte in cui esclude dall’elenco dei sogetti che sono legittimati a poter usufruire di questi permessi il convivente della persona malata o affetta da un handicap.
Fondamentale nella ratio di questa norma dichiara la Consulta: “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”.